Art. 7.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 9, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, anche al fine di procedere a un miglior adeguamento delle disposizioni nazionali a quelle contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Nella redazione del testo unico, il Governo tiene conto, oltre che dei

 

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princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di imposizione;

          b) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di momento di effettuazione delle operazioni e di esigibilità dell'imposta;

          c) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di territorialità dell'imposta;

          d) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di esenzione dall'imposta;

          e) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di base imponibile e di previsione del valore normale nelle operazioni tra parti correlate;

          f) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di debitore dell'imposta, con particolare riferimento ai casi in cui il debitore dell'imposta è un soggetto diverso da quello che effettua l'operazione;

          g) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di detrazione e di rettifica della detrazione;

          h) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di rimborsi, compresi quelli effettuati mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai requisiti cui la richiesta di rimborso è subordinata;

          i) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di regimi speciali;

          l) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'imposta in relazione ai gruppi societari, anche al fine del recepimento della facoltà accordata dall'articolo 11 della citata direttiva 2006/112/CE;

 

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          m) razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e degli obblighi dei contribuenti;

          n) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento e di riscossione.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 9, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante il riordino delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Nella redazione del decreto, che deve essere coordinato con il testo unico di cui al comma 1 e deve prevedere l'inserimento delle disposizioni modificative delle predette sanzioni direttamente nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il Governo tiene conto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, del principio e criterio direttivo specifico della proporzionalità, prevedendo in particolare che nella determinazione della sanzione pecuniaria si tenga conto della gravità della violazione e dell'opera prestata per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze.
      3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 1 e dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 412, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/112/CE.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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